Art. 49.
(Procedimento di istruzione preventiva).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere:

          a) la possibilità di utilizzare i procedimenti di istruzione preventiva anche in assenza di pericolo nel ritardo;

          b) la possibilità di generalizzare la consulenza tecnica prima della proposizione della domanda.